Decreto Legge del 2014 numero 133 art. 2


SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI PER LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE AFFIDATE IN CONCESSIONE

[1. All'articolo 174 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“4-ter. Il bando di gara può altresì prevedere, nell'ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o nei casi più complessi di successive articolazioni per fasi, l'integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilità economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.”.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164)]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. rr), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
[2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. rr), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
[3. All'articolo 175, comma 5-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 174”.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164)]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. rr), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
4. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: “né agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono soppresse.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164)

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