Decreto Legge del 2014 numero 133 art. 15


FONDO DI SERVIZIO PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

1. Il Governo, al fine dell'istituzione di una società per azioni (di seguito, la “Società”) per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, promuove la sottoscrizione del capitale da parte di investitori istituzionali e professionali. La Società intraprende iniziative per il rilancio di imprese o gruppi di imprese con sede in Italia (di seguito, le “Imprese”) che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato, ma necessitino di ridefinizione della struttura finanziaria o di adeguata patrimonializzazione o comunque di interventi di ristrutturazione. La Società opera secondo i principi di economicità e convenienza propri degli operatori privati di mercato, anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari e veicoli societari e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salva l'eventuale concessione di garanzie onerose di cui al comma 4.
2. La Società ha lo scopo di promuovere e realizzare operazioni di ristrutturazione, di sostegno e riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese, favorendo, tra l'altro, processi di consolidamento industriale e occupazionale, anche attraverso la predisposizione di piani di sviluppo e di investimento che consentano il raggiungimento delle prospettive industriali e di mercato di cui al comma 1. A tal fine, la Società può investire capitale raccolto in proprio, compiere operazioni di finanziamento, acquisire o succedere in rapporti esistenti anche ridefinendone le condizioni e i termini, al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine all'uopo predisposti, compreso l'affitto o la gestione di aziende, rami di aziende o siti produttivi.
3. Il capitale della Società è sottoscritto da investitori istituzionali e professionali, ivi compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria. La sottoscrizione del capitale azionario della Società, con eventuale emissione di azioni anche di diversa categoria, come l'apporto al patrimonio netto tramite strumenti finanziari di diversa tipologia avviene nel quadro di un progetto ad esecuzione progressiva. L‘articolazione delle categorie di azioni e delle tipologie di strumenti finanziari e la definizione dell'organizzazione del governo societario sono volte a favorire la raccolta delle risorse fra investitori di tipologia diversificata (di seguito, gli “Investitori”). Per lo stesso fine alcune categorie di investitori possono avvalersi della garanzia dello Stato nel limite delle risorse di cui al successivo comma 8. Agli azionisti che non si avvalgono della garanzia dello Stato sono riconosciuti i particolari diritti previsti dallo statuto della Società.
4. Gli azionisti che si avvalgono della garanzia dello Stato riconoscono allo Stato un corrispettivo per la garanzia, orientato al mercato in conformità alla normativa della UE in materia, anche a valere sulla quota degli utili ad essi distribuiti.
5. I soggetti che concorrono alla gestione della Società operano in situazione di completa neutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto agli Investitori. L'organizzazione dei flussi informativi è indirizzata alla trasparenza dei processi e alla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti negli stessi.
6. Obiettivo della Società è la cessione delle partecipate ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento entro il termine più breve possibile, dopo il superamento della situazione di temporaneo squilibrio patrimoniale o finanziario, e comunque entro il termine stabilito dallo statuto. La società deve distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti. Il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività della Società, comprendente il monitoraggio delle iniziative in corso.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa, anche con riguardo ai diritti dei soggetti che non si avvalgono della garanzia, nonché gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia. Il decreto è comunicato ai competenti organi dell'Unione europea.
8. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono versate nell'anno 2015, nel limite di euro 300.000.000,00, ad apposita contabilità speciale, di nuova istituzione, a copertura delle garanzie dello Stato previste dal presente articolo.
(Articolo modificato dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 7, comma 1, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164:
1. Il Governo promuove l'istituzione di un Fondo privato di servizio, di seguito Fondo, per il rilancio delle imprese industriali italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo, ma con necessità di adeguata patrimonializzazione.
2. La finalità del Fondo è il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 con prospettive di mercato. L'intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine.
3. Il Fondo sarà sottoscritto da investitori istituzionali e professionali, e la sua operatività è subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento e che dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei “prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie”, quale risultante dall'ultima “Indagine sul credito bancario in Italia” effettuata da Banca d'Italia.
4. Il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potrà altresì investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito.
5. La gestione del Fondo è affidata ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso una procedura di evidenza pubblica che verrà gestita dai sottoscrittori di cui al comma 3, assicurando la massima partecipazione, la trasparenza e la non discriminazione degli operatori iscritti all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenuto dalla Banca d'Italia.
6. La procedura di evidenza pubblica deve in ogni caso prevedere l'esclusione delle offerte che:
a) pur tenendo conto della tipologia d'investimento prevedano remunerazioni di carattere speculativo;
b) prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o più sottoscrittori del Fondo;
c) non prevedano la presenza di un comitato di controllo con la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni sottoscrittore che detenga una quota superiore al 5 per cento. L'offerta tecnica deve contenere la struttura organizzativa e remunerativa della società di gestione del risparmio.
7. Il soggetto gestore del Fondo opera in situazione di completa neutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto ai sottoscrittori. Rende note in ogni caso ai beneficiari e al Ministero dell'economia e delle finanze le operazioni nelle quali si trovi in situazioni di conflitto di interesse.
8. Il soggetto gestore è tenuto a presentare annualmente al Ministero dello sviluppo economico la relazione sull'operatività del Fondo, comprensiva di una banca dati completa per singola operazione.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, le modalità organizzative del Fondo. ]

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