Decreto Legge del 2014 numero 133 art. 8


DISCIPLINA SEMPLIFICATA DEL DEPOSITO TEMPORANEO E DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE NON SODDISFANO I REQUISITI PER LA QUALIFICA DI SOTTOPRODOTTO. DISCIPLINA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO CON PRESENZA DI MATERIALI DI RIPORTO E DELLE PROCEDURE DI BONIFICA DI AREE CON PRESENZA DI MATERIALI DI RIPORTO (Rubrica così modificata dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164)

1. Al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
a-bis) integrazione dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;
(Lettera inserita dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164)
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;
d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164)
d-bis) razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni;
(Lettera aggiunta dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164)
d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea.
(Lettera aggiunta dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164)
1-bis. La proposta di regolamentazione è sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a pubblicare entro trenta giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164:
DISCIPLINA SEMPLIFICATA DEL DEPOSITO PRELIMINARE ALLA RACCOLTA E DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE NON SODDISFANO I REQUISITI PER LA QUALIFICA DI SOTTOPRODOTTO. DISCIPLINA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO CON PRESENZA DI MATERIALI DI RIPORTO E DELLE PROCEDURE DI BONIFICA DI AREE CON PRESENZA DI MATERIALI DI RIPORTO
1. Al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;
d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/UE. ]

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