Decreto Legge del 2014 numero 133 art. 10


DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELL'OPERATIVITÀ DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI A SUPPORTO DELL'ECONOMIA

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: “dai medesimi promossa,” sono aggiunte le seguenti: “nonché nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11, lettera e),”;
b) al comma 7, lettera b) le parole: “alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche” sono sostituite dalle seguenti: “a iniziative di pubblica utilità nonché investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, anche con riferimento a quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque”;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164)
c) al comma 11, lettera e), dopo le parole: “ ammissibili a finanziamento” sono aggiunte le seguenti: “, e i settori di intervento di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonché i criteri e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori di intervento”;
d) al comma 11, lettera e-bis), le parole: “con riferimento a ciascun esercizio finanziario,” sono soppresse; le parole: “ai sensi del comma 7, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “diverse da quelle di cui al comma 7, lettera b),”; le parole: “con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A.,” sono soppresse; le parole: “a condizioni di mercato” sono soppresse; alla fine della lettera sono aggiunte le seguenti parole: “Con una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e presiti S.p.A. sono disciplinati i criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione della predetta garanzia.”.
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164)
2. Al comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: “stabiliti negli Stati membri dell'Unione Europea”, sono aggiunte le seguenti: “enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE,”.
2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, lettera a), le parole: «Tali operazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le operazioni adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,»;
b) b) al comma 11-bis, dopo le parole: «per l'effettuazione delle operazioni» sono inserite le seguenti: «adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164:
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: “dai medesimi promossa,” sono aggiunte le seguenti: “nonché nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11, lettera e),”;
b) al comma 7, lettera b) le parole: “alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche” sono sostituite dalle seguenti: “a iniziative di pubblica utilità nonché investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque”;
c) al comma 11, lettera e), dopo le parole: “ ammissibili a finanziamento” sono aggiunte le seguenti: “, e i settori di intervento di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonché i criteri e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori di intervento”;
d) al comma 11, lettera e-bis), le parole: “con riferimento a ciascun esercizio finanziario,” sono soppresse; le parole: “ai sensi del comma 7, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “diverse da quelle di cui al comma 7, lettera b),”; le parole: “con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A.,” sono soppresse; le parole: “a condizioni di mercato” sono soppresse; alla fine del capoverso sono aggiunte le seguenti parole: “Con una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e presiti S.p.A. sono disciplinati i criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione della predetta garanzia.”.
2. Al comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: “stabiliti negli Stati membri dell'Unione Europea”, sono aggiunte le seguenti: “enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE,”. ]

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