Decreto Legge del 2014 numero 133 art. 14


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STANDARD TECNICI (Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164)

1. Non possono essere richieste da parte degli organi competenti modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti a standard tecnici più stringenti rispetto a quelli definiti dal diritto europeo e prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura o dell'opera, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164:
NORMA OVERDESIGN
1. Non possono essere richieste modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti a standard tecnici che prescrivano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dal diritto europeo e prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione. ]

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