Decreto Legge del 2014 numero 133 art. 13


MISURE A FAVORE DEI PROJECT BOND

[1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 157:
1) al comma 1, le parole “del regolamento di attuazione” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 100”; dopo le parole: “decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” sono inserite le seguenti: “, fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresì le società ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile”; le parole: “sono nominativi” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere dematerializzati”; le parole “non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e secondo, e da 2415 a 2420 del codice civile”;
(Numero così modificato dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164)
2) al comma 2, le parole: “I titoli e la relativa documentazione di offerta devono” sono sostituite dalle seguenti: “La documentazione di offerta deve”;
3) al comma 3, dopo le parole: “avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario” sono inserite le seguenti: “ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi”;
4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: “4-bis. Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.
4-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all'articolo 176, comma 12, del presente decreto in relazione alla facoltà del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito”;
b) all'articolo 159:
1) al comma 1 dopo le parole: “gli enti finanziatori” sono inserite le seguenti: “ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal concessionario”;
2) al comma 2-bis le parole: “di progetto costituite per” sono eliminate e sono sostituite con le parole “titolari di”;
c) all'articolo 160, comma 1, dopo le parole: “che finanziano” sono inserite le seguenti: “o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari,”; dopo le parole “beni mobili” sono inserite le seguenti: “, ivi inclusi i crediti,”;
d) all'articolo 160-ter, comma 6, al secondo periodo, dopo le parole “Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori” sono inserite le seguenti: “e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157 del presente decreto”.]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. rr), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
2. All'articolo 2414-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.”.
3. All'articolo 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le relative eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, nonché i trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.”;
b) il comma 4 è abrogato.

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