Decreto Legge del 1991 numero 143 art. 8


ONORABILITA' DEI SOCI E DEGLI ESPONENTI
1. [Ai partecipanti al capitale delle società di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350].
(Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385)
2. [Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350].
(Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385)
2-bis. [La decadenza dalle cariche di cui al comma 2 è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di decadenza è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni].
(Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385)
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197)
2-ter. [Le disposizioni del presente capo non si applicano qualora l'attività esercitata dagli intermediari di cui all'articolo 4, comma 2, sia sottoposta a specifiche norme di vigilanza sulla base di leggi speciali].
(Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385)
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197)

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