Decreto Legge del 1991 numero 143 art. 9


abrogato CAPO III (SOSPENSIONE DALLE CARICHE)
[1. ... (Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197)
2. ... (Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197)
3. ... (Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197)
4. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 5, n. 3), del citato D.P.R. n. 350 del 1985 o l'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, comportano la sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale esercitate presso enti creditizi e presso ogni intermediario di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-bis. La sospensione è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di sospensione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Per gli enti creditizi la sospensione è dichiarata con le modalità di cui all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985].
(Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197)
(Articolo abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385)

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