Decreto Legge del 1991 numero 143 art. 4


abrogato DISPOSIZIONI APPLICATIVE
[1. Gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, le società di intermediazione mobiliare, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie, le imprese e gli enti assicurativi e la società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289 , nonché gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2.
(Comma prima modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e dall'art. 56, L. 1° marzo 2002, n. 39, ,poi abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56)
2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1. Tali intermediari devono comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.
(Comma prima sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e poi abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56)
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facoltà di provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, a:
a) modificare i limiti d'importo indicati nell'articolo 1 del presente decreto e nell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto;
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197)
b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all'articolo 1, comma 2, non sia condizionata alla clausola di non trasferibilità;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197)
c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente capo, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di pubblicità dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197)
4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni].
(Articolo abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, a decorrere dal 30 aprile 2008)

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