Decreto Legge del 1991 numero 143 art. 6


CAPO II (ELENCO DI INTERMEDIARI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO)
1. [L'esercizio in via prevalente di una o più delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, è riservato agli intermediari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi, il quale dà comunicazione dell'iscrizione alla Banca d'Italia e alla CONSOB].
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197)
(Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385)
2. [Gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano la propria attività nei confronti del pubblico o che erogano credito al consumo, anche se nell'ambito dei propri soci, devono avere la forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di società cooperativa. Il capitale sociale versato non può essere inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia, può indicare una misura inferiore del capitale minimo per particolari categorie di operatori. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al presente comma procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie].
(Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385)
(Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197)
2-bis. [In deroga a quanto previsto al comma 2, gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano l'attività di locazione finanziaria devono avere la forma di società per azioni e un capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni].
(Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385)
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197)
3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti presso gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis possono essere ricoperte, a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, solo da persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197)
(Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385)
4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti degli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis deve essere iscritto nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i requisiti anzidetti.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197)
(Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385)
4-bis. [Gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis esercenti l'attività alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad esercitarla a condizione che ne diano comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nei confronti dei soggetti che non ottemperano alle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 nei termini ivi stabiliti, si applica la disposizione del comma 8].
(Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385)
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197)
5. [Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, a decorrere da quello relativo all'anno 1991, gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis depositano presso l'Ufficio italiano dei cambi l'elenco delle persone che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale o cariche che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, con l'indicazione, sottoscritta da ciascuno di essi, delle cariche analoghe ricoperte nel corso dell'ultimo anno presso altre società ed enti di qualsiasi natura. Analoga documentazione deve essere depositata in occasione della nomina di nuovi amministratori, direttori generali e sindaci, entro trenta giorni dall'assunzione della carica. L'omissione è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. Qualora le indicazioni fornite siano false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica la reclusione fino a tre anni. Gli intermediari cui appartengono i soggetti responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il pagamento delle ammende e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa].
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197)
(Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385)
6. [Entro lo stesso termine di cui al comma 5, gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis devono comunicare l'elenco nominativo dei soci quale risulta dal verbale dell'assemblea che ha approvato il bilancio. Si applicano le sanzioni di cui allo stesso comma 5].
(Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385)
(Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197)
7. ... (Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197)
8. [Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'elenco, che viene disposta dal Ministro del tesoro, anche su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB].
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197)
(Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385)
9. [L'esercizio delle attività di cui al comma 1 da parte di soggetti non iscritti nell'elenco, ovvero per i quali comunque non sussistano le condizioni di iscrizione, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni].
(Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385)
10. [La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle aziende di credito o comunque tali da determinare tra il pubblico l'errato convincimento che l'azienda fosse autorizzata ad esercitare attività bancaria].
(Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385)
11. ... (Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197)
12. ... (Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197)

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