Decreto Legge del 1991 numero 143 art. 10


abrogato DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE
[1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro. L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.
(Articolo prima sostituito dall'art. 156, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e poi così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56)].
(Articolo abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, a decorrere dal 30 aprile 2008)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 1991 numero 143 art. 10"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti