Decreto Legge del 1991 numero 143 art. 7


abrogato ELENCO SPECIALE
[1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali, nell'ambito degli intermediari di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-bis, con esclusione di quelli che svolgono l'attività nei confronti di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile sono individuati quelli da iscrivere in un apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Gli intermediari iscritti nell'elenco speciale dovranno attenersi alle istruzioni che, tenendo conto delle diverse categorie di operatori, la Banca d'Italia, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, potrà emanare in materia di adeguatezza patrimoniale e di criteri per limitare la concentrazione del rischio nonché, di intesa con la CONSOB, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche. La Banca d'Italia può chiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie nonché disporre ispezioni a mezzo di funzionari che hanno facoltà di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti ritenuti utili per l'esercizio delle loro funzioni.
3. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali degli intermediari di cui al presente articolo che non si attengono alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia ovvero ostacolano comunque l'esercizio della funzione di vigilanza sono puniti a norma dell'articolo 87, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936 . In caso di ripetute infrazioni può essere disposta la cancellazione dagli elenchi di cui all'articolo 6 e al presente articolo].
(Così sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197)
(Articolo abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385)

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