Decreto Legge del 1991 numero 143 art. 5


SANZIONI, PROCEDURE,CONTROLLI
1. [Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito].
(Comma così modificato prima dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197, poi dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 ed infine abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, a decorrere dal 30 aprile 2008)
2. [I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4, che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 2-bis, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dall'azienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione].
(Comma prima modificato dall'art. 15, L. 6 febbraio 1996, n. 52 e poi abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56)
3. [La violazione dell'obbligo indicato al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30 per cento dell'importo dell'operazione].
(Comma prima sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e poi abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56)
4. [L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni].
(Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e poi abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, a decorrere dal 30 aprile 2008)
5. [Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino alla metà del valore dell'operazione.
(Comma prima sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e poi così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56)].
(Comma abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, a decorrere dal 30 aprile 2008)
6. [Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 8, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni].
(Comma così modificato prima dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197, poi dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 ed infine abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, a decorrere dal 30 aprile 2008)
6-bis. [La violazione della prescrizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, per un importo fino a € 250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La violazione il cui importo sia superiore a euro 250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo].
(Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 e poi abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, a decorrere dal 30 aprile 2008)
7. [Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni].
(Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e poi abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, a decorrere dal 30 aprile 2008)
8. [All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, il cui importo non sia superiore a € 250.000,00. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede].
(Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 e poi abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, a decorrere dal 30 aprile 2008)
9. [Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8].
(Comma abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, a decorrere dal 30 aprile 2008)
10. [L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, verifica l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente capo, nonché, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'articolo 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato. L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a raccogliere i dati predetti, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, effettuati i necessari approfondimenti di carattere finanziario, d'intesa con l'autorità di vigilanza di settore, ne informa gli organi investigativi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera f). Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
(Comma così sostituito prima dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197, poi dall'art. 4, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153 ed infine abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, a decorrere dal 30 aprile 2008)].
11. [Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento].
(Comma abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, a decorrere dal 30 aprile 2008)
12. [Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8].
(Comma abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, a decorrere dal 30 aprile 2008)
13. [Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità vigilanti e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza].
(Comma abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, a decorrere dal 30 aprile 2008)
14. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: «acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria» sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-bis».
15. Nel terzo comma dell'articolo 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , come sostituito dall'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, le parole: «acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria» sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35».

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