Estensione del diritto di rappresentazione. divisione per stirpi



Dispone il I comma dell'art.469 cod.civ. che la rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.

Questo speciale effetto estensivo attiene soltanto ai rappresentanti nota1. Esso si verifica, in difetto di contraria disposizione, sia nella linea retta, sia in quella collaterale, beninteso sempre in riferimento al soggetto rappresentato che coincide invariabilmente con il figlio o il fratello (o la sorella) del de cuius. Se Tizio, figlio di Caio (oppure Primo, fratello di Caio) non può o non vuole venire alla successione del padre (ovvero del fratello) subentrano jure rapresentationis i discendenti, indifferentemente dal grado degli stessi. Dunque potranno rivestire la qualità di rappresentanti i pronipoti, figli dei figli del proprio figlio. La stessa cosa si può riferire per la linea collaterale nota2.

Il II comma dell'art.469 cod.civ. afferma che la rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe. Il significato della disposizione è quello di mantenere integra l'operatività del III comma dell'art.564 cod.civ., ai sensi del quale il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni ed i legati fatti senza dispensa all'ascendente. Il discendente del figlio, infatti, riveste la qualità di legittimario (art.536 cod.civ. ) e, come tale, deve già imputare ex se le donazioni ed i legati dei quali si sia avvantaggiato. Ebbene: in forza della detta disposizione l'imputazione dovrà avere ad oggetto anche le liberalità fatte senza dispensa al rappresentato. In definitiva la posizione del rappresentante non può concretamente avvantaggiarlo rispetto a quanto si sarebbe verificato qualora il rappresentato avesse conseguito il lascito ereditario. La quota di riserva rimarrà inalterata nota3.

Fa seguito l'art.469 cod.civ. qui in esame riferendo che, quando v'è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi. La regola vale ad escludere che i rappresentanti possano succedere per capi, dovendosi dividere il compendio per tante quote eguali quante sono le stirpi, al cui interno l'attribuzione avrà luogo per capi (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 139/2020). Si pensi al caso di Tizio che lascia, morendo, i due figli Mevio e Filano, il primo rinunziante, il secondo indegno nei confronti del padre. Mevio ha due figli (Caio e Sempronio), mentre Filano ne ha uno soltanto. Caio e Sempronio conseguiranno jure rapresentationis la metà di quanto conseguirà il figlio di Filano nota4. Qualora Caio rinunziasse all'eredità, la di lui quota si accrescerebbe al fratello Sempronio e non profitterebbe anche al figlio di Filano, che a propria volta viene alla successione in vece del padre indegno. Come è chiaro, la norma si riverbera sull'operatività dell'accrescimento, che interviene soltanto all'interno della stirpe senza coinvolgere le eventuali altre.

Infine il IV comma della norma in esame dispone che se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo e per capi tra i membri del medesimo ramo.

Il concetto, comunque chiaro, può essere più agevolmente colto nella sua esemplificazione pratica. Si dia Tizio che morendo lasci tre figli Primo, Secondo e Terzo. Primo viene alla successione, mentre Secondo è premorto al padre e Terzo è indegno. Secondo ha lasciato i due figli Quarto e Quinto, mentre Terzo ha tre figli (Sesto, Settimo ed Ottavo). Mentre Primo conseguirà il terzo che gli spetta, l'ulteriore terzo devoluto per rappresentazione ai figli di Secondo verrà egualmente ripartito tra Quarto e Quinto. Ciascuno di loro conseguirà dunque un sesto rispetto all'intero. A propria volta Sesto, Settimo ed Ottavo conseguiranno un nono per ciascuno, dal momento che dovranno tra loro dividere la quota di un terzo che sarebbe spettata al loro ascendente.

Note

nota1

Rimane ferma la regola secondo la quale la rappresentazione non opera in riferimento alle ipotesi in cui non può o non vuole venire alla successione il figlio del fratello del de cuius (vale a dire il nipote ex fratre). L'effetto estensivo di cui all'art.469 cod.civ. investe infatti la figura dei rappresentanti e non quella dei rappresentati (Giannattasio, Delle successioni. Disposizioni generali, in Comm.cod.civ., Torino, 1959, p.84). Se Primo istituisce erede Terzo, figlio del proprio fratello Secondo e Terzo rinunzia ovvero premuore a Primo, la rappresentazione non potrà dunque dirsi efficace.
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nota2

Non si applica dunque il principio romanistico secondo il quale non datur representatio per saltum et omisso medio. Così Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm.teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.172.
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nota3

Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.119; Ferri, Successioni in generale (Artt.512-535), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.189.
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nota4

Si parla dunque di divisione quando ci si riferisce alle stirpi e di suddivisione come fattispecie operante all'interno della medesima stirpe. Questi concetti e criteri si riverberano anche in materia di spese: quelle necessarie per effettuare la divisione saranno sopportate dalle stirpi in proporzione alla quota a ciascuna spettante, mentre le spese di suddivisione andranno ripartite all'interno della stirpe (Prestipino, op.cit., p.175).
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Bibliografia

  • GIANNATTASIO, Delle successioni, Torino, Comm.cod.civ., 1959
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

Prassi collegate

  • Quesito n. 5850/C, Divisione tra coeredi per rappresentazione

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