Codice Civile art. 730


DEFERIMENTO DELLE OPERAZIONI A UN NOTAIO

1. Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo, è fatta con decreto dal tribunale del luogo dell' aperta successione.
2. Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell' autorità giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza.

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