La divisione ereditaria



Viene appellata divisione ereditaria la convenzione, l'atto negoziale che ha quale esito lo scioglimento della comunione ereditaria incidentale che si è determinata in seguito alla morte di una persona fisica, al momento dell'apertura della successione legittima o testamentaria. Non determina la perdita della natura ereditaria dell'atto divisionale il venir meno di uno dei coeredi che avesse già accettato con l'ulteriore instaurarsi, rispetto ai di lui beni, di altra comunione incidentale ereditaria (Cass. Civ., Sez. VI-II, 7869/2019).

Anche se apparentemente il codice civile prevede due distinti corpi di norme dettate, il primo, in tema di divisione ereditaria (artt. 713 , 714 , 715 , 717 , 718 , 719 , 720 , 721 , 722 , 723 , 724 , 725 , 726 , 727 , 728 , 729 , 730 , 731 , 732 , 733 , 734 , 735 , 736 cod.civ.), il secondo, in materia di divisione delle cose comuni (artt. 1111 , 1112 , 1113 , 1114 , 1115 , 1116 cod.civ.), occorre sottolineare come la divisione che trae origine dalla comune volontà dei partecipi sia un fenomeno unitario nota1. Ereditaria caso mai è la provenienza dei beni (comunione incidentale ereditaria) nota2, ma la divisione delle cose comuni siano esse di provenienza ereditaria ovvero si tratti di cose comuni acquistate per atto tra vivi dai contitolari, corrisponde ad un fenomeno che ha una comune matrice.

Dal punto di vista della tecnica normativa giova ancora una volta rilevare che la disciplina più analitica e specifica del fenomeno divisorio è contenuta, nonostante l'ipotesi generale sia quella della divisione delle cose comuni di cui al terzo libro del codice civile, proprio nel secondo libro, in tema cioè di divisione "ereditaria". A quest'ultima si applicano in ogni caso le regole del terzo, alla prima invece l'applicazione delle norme dettate dagli artt. 713 e ss. cod.civ. è subordinata ad una valutazione in chiave di compatibilità ai sensi dell'art. 1116 cod.civ. nota3.
Rientra nel concetto di divisione ereditaria anche il c.d. "stralcio divisionale" o divisione a stralcio, vale a dire l'atto mediante il quale uno o più tra i condividenti viene apporzionato in via esclusiva con parte dei beni ricadenti nel compendio ereditario (ma il concetto potrebbe valere per qualsiasi atto di divisione, indipendentemente dalla provenienza dei beni, salva l'applicazione del principio delle c.d. "masse plurime" dal punto di vista tributario), mentre i beni residui vengono mantenuti in comunione tra gli altri contitolari. Talvolta ad analogo risultato si perviene anche in forza di atti permutativi (dovendosi tuttavia rilevare le criticità sollevate da Cass. Civ., Sez. VI-II, 17021/2017).

Note

nota1

V. De Cesare, Gaeta, La comunione e la divisione ereditaria, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p.8.
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nota2

In tal senso, tra gli altri, Busnelli, voce "Comunione ereditaria", in Enc. dir., p.278.
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nota3

Cfr. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, pp.691 e ss..
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Bibliografia

  • BUSNELLI, Comunione ereditaria, Milano, Enc.dir., VIII, 1961
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • DE CESARE-GAETA, La comunione e la divisione ereditaria, le ipotesi divisionali, Padova, Successioni e donazioni a cura di Rescigno , vol. II, 1994

Prassi collegate

  • Quesito n. 222-2011/I, Successione del farmacista e termine entro il quale è possibile la divisione fra i coeredi

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