Costituzione dei comparenti (art. 51 n.3 l.n.)



I soggetti che intervengono in atto devono essere esattamente individuati con le loro generalità, da riportare nel documento atto pubblico, al fine della corretta attribuzione delle dichiarazioni rilasciate (Cass. Civ. Sez. II, 5056/78 ).

L'indicazione del domicilio o della residenza delle parti, richiesta dalla legge notarile, serve anche per la loro eventuale reperibilità futura.

Va rilevato come a seguito della legge di semplificazione del 2005 , è stata abolita l'inutile necessità di indicare in atto la condizione della parte.

Se il fine dell'esatta comparizione nota1 in atto dei soggetti è quello appena indicato, allora la stessa procedura di documentazione deve riguardare tutti i soggetti che, in qualche maniera, partecipano all'atto notarile, e non solo quindi le parti, i testimoni e i fidefacienti, come richiesto dall'art. 51, n.3 l.n..
Particolare rilevanza ha l'osservanza del procedimento per quanto attiene ai rappresentanti (legali o volontari). La costituzione di essi deve inoltre essere corroborata dalla allegazione di tutti quei documenti idonei a dimostrare l'esistenza del potere di rappresentanza (originale della procura, estratto autentico del verbale del Consiglio di Amministrazione, copia autentica del Decreto del Giudice tutelare ovvero del Tribunale). Va osservato come, per effetto della modifica introdotta dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 non è più indispensabile la allegazione del documento dal quale risultano i poteri non soltanto nell'ipotesi in cui essi risultino da procura già nella raccolta del notaio rogante, ma anche quando l'atto risulti essere iscritto nel registro delle imprese.

La mancata formale costituzione in atto può riguardare solo soggetti che effettuino delle mere operazioni materiali nota2, sostanzialmente ininfluenti per l'assetto negoziale documentato.

Chi è debitamente costituito (con tutti gli elementi richiesti dal n. 3 dell'art. 51 l.n.), perché svolge una funzione o ha un ruolo in atto, deve poi sottoscriverlo e la sottoscrizione deve contenere gli esatti elementi con cui il soggetto é stato costituito.

Per quanto riguarda il nome, cognome, luogo e data di nascita nota3, le risultanze documentali dello stato civile consentiranno al notaio di indicare in atto tutti gli elementi identificativi con cui un soggetto è registrato presso l'anagrafe nota4.

La presenza dei doppi nomi o cognomi deve essere rispettata, anche in relazione alla successiva completezza della sottoscrizione.

La tutela dello pseudonimo garantita dagli artt. 7 e 9 cod. civ. trova difficile applicazione in relazione alla costituzione in atto di un soggetto (Cass. Civ. Sez. II, 5056/78 ) anche se non sono mancate pronunce in merito (Cass. Civ. Sez. I, 3424/74 ).

L'attuale situazione con la presenza sul territorio di soggetti stranieri, impegna non poco il notaio per il rispetto della norma in commento.

Il riscontro documentale non sempre agevole e l'estrema difficoltà ad utilizzare in tal caso fidefacienti, crea sovente imbarazzo al notaio in ordine all'idoneo e corretto accertamento dell'identità dello straniero, anche ai fini della giusta costituzione in atto nota5.

Il nome straniero dev'essere rappresentato in caratteri latini (rappresentazione grafica) nota6.

Per gli altri soggetti non persone fisiche dovranno essere riportati gli esatti elementi identificativi (Denominazione o ragione sociale ecc., art. 2250 cod. civ. ).

La cittadinanza non è elemento prescritto dalla legge notarile, e di per sè non può essere elemento di discriminazione. Diventa menzione espressa quando richiesta (artt. 2295 e 2328 cod. civ. ad esempio), oppure è elemento di valutazione in merito alla capacità del soggetto straniero nota7.

Per quanto riguarda la condizione, è elemento che da tempo ha perso qualsiasi valore e significato, anche se la legge notarile ne richiede l'indicazione.

La costituzione dei soggetti intervenuti in atto fa parte del "protocollo" dello stesso, quindi tutti gli elementi che attengono a tale fase devono essere riportati all'inizio, prima della parte c.d. "dispositiva" del documento.

Note

nota1

Secondo Santarcangelo, La Forma degli atti notarili, Roma, 1981, p. 95: "la comparizione é l'attestazione fatta dal notaio e come tale coperta dalla pubblica fede, della presenza dei comparenti dinanzi allo stesso, o meglio di tutti coloro che partecipano alla formazione del documento"
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nota2

Il riferimento è all'incaricato della banca che, in sede di verbale di apertura di cassetta di sicurezza, mette a disposizione la cassetta da aprire, e ad operazione completata la ritira, ecc.
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nota3

Tale dato ha sostituito dal 1957 la paternità, che non può più essere citata in atto ai sensi dell'art. 2 Legge 31 ottobre 1955, n. 1064.
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nota4

Vedi circ. Min. Giustizia 3 novembre 1997, n.1/50-FG-11/87/1075 sulla certificazione dei nomi plurimi.
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nota5

ST. CNN n. 413 Approvato dalla Commissione Studi nella riunione del 27 ottobre 1992.Comparsa in atto di cittadini extracomunitari: questioni derivanti dalla mancata indicazione del giorno e mese di nascita."Pertanto, nei casi in cui compaia dinanzi al notaio un soggetto la cui documentazione sia priva del giorno e mese di nascita, appare opportuno che quei dati vengano integrati con le indicazioni che emergono dai diversi documenti, dianzi citati, che emana la pubblica amministrazione; è da ritenere, in effetti, che l'onere di una siffatta attribuzione ricada in toto sulla pubblica amministrazione e non sul notaio, le cui responsabilità non possono estendersi oltre un certo limite, segnato dall'intervento e la cooperazione con le autorità".
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nota6

La questione della rappresentazione grafica del nome e cognome dello straniero assume particolare importanza in merito alla sottoscrizione finale del documento.
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nota7

Con particolare riferimento alle prescrizioni discendenti dal vigente art. 16 delle preleggi in materia di verificazione della condizione di reciprocità. Vedi Legge 6 marzo 1998, n. 40 ; ; Legge 30 dicembre 1986, n. 943, le cui disposizioni sono state abrogate dall'art. 47 D. Lgs. 286/98 , ad eccezione dell'art. 3 ; Legge 8 agosto 1995, n. 335 ; D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ; D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 .
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Bibliografia

  • SANTARCANGELO, La forma degli atti notarili, Roma, 1981

Prassi collegate

  • Quesito n. 120-2014/A, Spagna - procure: identificazione della parte mediante rinvio a documento di identità esibito al notaio straniero

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