Accettazione beneficiata: i soggetti




L'accettazione beneficiata costituisce ordinariamente una facoltà per il chiamato: a quest'ultimo è lasciata, a propria discrezione, la scelta se accettare puramente e semplicemente ovvero con beneficio di inventario. A fronte di maggiori oneri formali e di un più gravoso impegno procedurale è infatti garantita la separazione del patrimonio dell'erede rispetto ai rapporti facenti capo all'asse ereditario.

La disciplina dell'istituto varia a seconda del fatto se il chiamato si trovi oppure no nel possesso dei beni ereditari. Verificheremo inoltre la portata del principio c.d. estensivo del beneficio d'inventario, in forza del quale l'accettazione beneficiata fatta da uno dei chiamati estende i propri effetti favorevoli anche agli altri (art.510 cod.civ. ).

In alcuni casi previsti dalla legge l'accettazione beneficiata costituisce un obbligo. Vengono in considerazione i soggetti assolutamente incapaci di agire (minori, interdetti: art. 471 cod.civ.), quelli anche solo relativamente incapaci (inabilitati e minori emancipati: art. 472 cod.civ.) nonchè gli enti non lucrativi (associazioni riconosciute e fondazioni, associazioni ed altri enti privi di riconoscimento: art. 473 cod.civ.).

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