Codice Civile art. 219


PROVA DELLA PROPRIETA' DEI BENI
1. Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell' altro la proprietà esclusiva di un bene.
2. I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.

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