Differenza tra interposizione reale e interposizione fittizia



Con il termine interposizione reale si allude ad un fenomeno che consiste nel trasferimento di un diritto (del tutto valido ed efficace) effettuato dall'interponente a favore dell'interposto . Detto trasferimento viene perfezionato sulla scorta del fatto che l'interposto si sia obbligato a compiere un ulteriore passaggio di mano a favore del beneficiario del rapporto (indipendentemente da quale sia il soggetto beneficiario: un terzo, ovvero il medesimo interponente, una volta verificatesi determinate condizioni).

Qual è la differenza tra l'interposizione reale e quella fittizia, che rientra nell'ambito della simulazione nota1 ? Nell'interposizione reale il trasferimento è realmente voluto dalle parti come produttivo di effetti. Non esiste accordo simulatorio inteso a svuotare di valenza questi effetti nota2, esiste piuttosto un accordo fiduciario, diretto a restringere in vario modo la portata dell'atto.

Diversi sono i presupposti per l'azione volta ad accertare l'interposizione reale e quella fittizia. Ne segue da un lato che, a livello processuale, il giudicato formatosi su una delle domande non preclude la proposizione dell'altra e che, sotto il profilo sostanziale, la proposizione dell'una non interrompe il termine prescrizionale per far valere l'altra (Cass. Civ. Sez. II, 8616/94 ). Nell'interposizione reale una delle parti dell'atto negoziale è inoltre (per lo più, ma non essenzialmente: cfr. Cass. Civ., Sez. I, 8682/13) del tutto estranea agli accordi tra il soggetto interposto ed il destinatario finale degli effetti dell'atto (Cass. Civ., Sez. II, 4738/2015). Tizio che vende un immobile a Caio, persona interposta, ordinariamente sarà all'oscuro di questa qualità di Caio. Al contrario, nell'interposizione fittizia l'accordo simulatorio nota3 è addirittura trilatere, coinvolgendo tutte le parti interessate.

L'interposizione reale non è altro se non l'aspetto esteriore, la descrizione di un fenomeno riconducibile nell'ambito di diversi istituti. Spesso si tratterà di un'ipotesi riconducibile all'ambito della rappresentanza indiretta. Il rappresentante non ha il potere di spendere il nome del rappresentato e, conseguentemente, di concludere un atto immediatamente produttivo di effetti nei confronti di questi. A tal fine diviene necessario procedere all'acquisto dal terzo, successivamente alienando una seconda volta il bene al rappresentato. Si veda tuttavia il modo di disporre dell'art. 1706 cod.civ. per i beni mobili, norma in base alla quale il mandante ha la possibilità di far valere in modo diretto i diritti acquistati per il di lui conto (ma non in nome) dal mandatario.

Per quanto attiene all'interposizione reale, nell'ambito dei rapporti tra coniugi, è stato deciso (relativamente all'intestazione di un bene immobile) che non risulta utilizzabile, allo scopo di provare con ogni mezzo tra i coniugi la proprietà esclusiva di un bene, l'art. 219 cod.civ., norma avente quale termine di riferimento le controversie relative a beni mobili (Cass. Civ., 1482/95 ). Ulteriore ipotesi di interposizione reale (che sarà esaminata appositamente, data la notevole importanza) si verifica con riferimento al fenomeno della fiducia.

Talvolta è indifferente che si tratti di interposizione reale ovvero fittizia: così a proposito del reato di intestazione fittizia di cui all'art.12 quinquies della l. 356/1992 (sul quale cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 24405/2015). Esso infatti si perfeziona indifferentemente nel caso in cui l'agente abbia inteso intestare realmente il bene al soggetto interposto (il quale poi si comporti come fiduciario del primo), sia nell'ipotesi in cui l'intestazione sia soltanto simulata, destinata cioè a fornire una mera apparenza per i terzi.

Note

nota1

Sulla differenza si veda Scardulla, Interposizione di persona, in Enc.dir., XXII, p. 143; Campagna, Il problema della interposizione di persona, Milano, 1962; Valente, L'intestazione di beni sotto nome altrui, Milano, 1958 e Nanni, L'interposizione di persone , Padova, 1990.
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nota2

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L'interposizione fittizia richiede necessariamente un accordo plurilaterale tra le parti vere e apparenti del contratto (cfr. Cass.Civ. 2485/76 ).
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nota3

Contra Campagna, cit., p. 148., il quale sottrae l'interposizione di persona alla problematica della simulazione. In particolare, l'Autore critica l'impostazione tradizionale partendo dalla considerazione che l'interposto in realtà agisce per realizzare un interesse altrui: la figura in esame richiederebbe quindi l'applicazione dei principi che regolano l'agire nell'interesse altrui.
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Bibliografia

  • CAMPAGNA, Il problema dell'interposizione di persona, Milano, 1962
  • NANNI, L'interposizione di persone , Padova, 1990
  • SCARDULLA, Interposizione di persona, Enc.dir., XXII
  • VALENTE, L'intestazione di beni sotto nome altrui, Milano, 1958

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