Clausole di consolidazione o accrescimento in materia societaria



Si parla di clausole di consolidazione o di accrescimento in relazione a quelle pattuizioni in forza delle quali viene disposto, nell'ambito del contratto di società, che alla morte di uno dei soci consegua l'accrescimento della quota di costui in capo ai soci superstiti proporzionalmente alla misura della partecipazione di ciascuno di essi nota1. Come è evidente, una siffatta prescrizione si pone in aperto conflitto con la vicenda successoria a causa di morte che indispensabilmente deve seguire in esito al decesso di una persona fisica, vicenda che non può non avere ad oggetto anche la partecipazione sociale già facente capo a costui. In altri termini, il patto di consolidazione concepito nel senso di determinare un automatico accrescimento della quota spettante ai superstiti, si porrebbe in aperto contrasto con il divieto di cui all'art. 458 cod. civ. , venendo a configurare un patto successorio istitutivo sicuramente nullo nota2.

Ulteriore profilo di rilevanza invalidante è quello della possibile violazione del divieto di pattuizioni tontinarie (Tribunale di Vercelli, 19/11/1992 ) di cui all'art. 3 del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, abrogato per effetto dell'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.7 settembre 2005, n.209 ). L'art. 12 del predetto D.Lgs., analogamente alla previgente norma, così si esprime: "Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione...".

Ai fini della soluzione del problema devono essere svolte le osservazioni che seguono:
  1. gli eredi del socio non hanno alcun diritto di entrare in una società a base personale come soci in conseguenza della morte del proprio dante causa: si consideri a questo proposito la disposizione di cui all'art. 2284 cod. civ. dalla quale si evince che il diritto degli eredi è limitato al contenuto economico della partecipazione sociale caduta in successione;
  2. è conseguentemente possibile stabilire che la misura della partecipazione alla società venga accresciuta in capo agli altri soci in esito alla morte di uno di essi nota3;
  3. quello che conta, ai fini di escludere la configurazione di un patto successorio istitutivo, è che sia salvaguardata la consecuzione in capo agli eredi del contenuto economico afferente alla quota sociale caduta in successione (Cass. Civ. Sez. I, 1622/67 ).
  4. Nella distinta ipotesi di partecipazione in società di capitali, nella quale cioè è di norma sancita l'irrilevanza della persona del socio in quanto tale, è possibile conseguire un risultato analogo, seppure di efficacia inferiore, stabilendo il diritto da parte dei soci superstiti di acquistare le azioni dagli eredi del socio defunto ad un prezzo prestabilito, secondo criteri determinati (Cass. Civ. Sez. II, 3609/94 ). E' appena il caso di osservare che quest'ultima eventualità si pone come assolutamente estranea al tema dell'accrescimento.

Note

nota1

Campobasso, Diritto commerciale. Diritto delle società, vol.II, Torino, 2000, p. 111.
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nota2

Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p. 423.Si badi come, per effetto dell'introduzione dell'istituto del patto di famiglia di cui all'art. 768 bis cod.civ., la Legge 14 febbraio 2006, n. 55 abbia concretamente posto a disposizione uno strumento atto a permettere, sia pure in senso potenzialmente opposto a quello delle clausole qui in esame (le quali avrebbero l'effetto di sottrarre la quota del defunto all'asse ereditario per attribuirla agli altri soci), la sistemazione anticipata della vicenda successoria dell'imprenditore.
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nota3

La clausola ha, cioè, il valore di una preventiva rinuncia dei soci superstiti ad avvalersi delle due alternative concesse ex lege (scioglimento della società o continuazione con gli eredi): cfr. Tassinari, Clausole in funzione successoria negli statuti delle società di persone, in Giur. comm., 1995, vol. I, p. 949.Il consolidamento si verifica perciò in base alla convenzione sociale reciproca, che tuttavia rimane sospesa fino all'evento della premorienza (Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm. cod. civ., Libro II, t.3, Torino, 1980, p. 29). Il patto costituisce quindi un negozio inter vivos, i cui effetti si verificano alla morte di uno dei soci promittenti (Ferri, Disposizioni generali sulle successioni (Artt.456-511), in Comm. cod. civ. diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p. 95).
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale. Diritto delle società, Torino, II, 2000
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, Torino, Comm.cod.civ., 1959
  • TASSINARI, Clausole in funzione successoria negli statuti delle società di persone., Giur.comm., I, 1995

Prassi collegate

  • Quesito n. 22-2012/I, Fondi di solidarietà tra lavoratori e violazione della riserva di attività bancaria – società di mutuo soccorso

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