L'art.
1874 cod.civ. prevede espressamente il caso, riferito alla rendita vitalizia, dell'accrescimento quantitativo del diritto afferente alla corresponsione delle rate in capo al o ai creditori superstiti, quale conseguenza della morte di un creditore.
Si deve trattare di una rendita vitalizia costituita a favore di più persone congiuntivamente o solidalmente. La norma fa altresì salvo il patto contrario.
Si pensi al caso di Tizio e Caio che, contitolari in pari misura del diritto di proprietà relativo ad un fabbricato, lo alienano a Sempronio in corrispettivo della costituzione di una rendita vitalizia annuale di 50 ciascuno. Qualora Tizio deceda, l'intera rendita annuale pari a 100 dovrà essere versata a Caio.
Si rifletta sulla pari portata di un'analoga ipotesi: quella cioè che Tizio e Caio, nella riferita situazione, si riservino il diritto di usufrutto vitalizio con patto di reciproco accrescimento.
Diverso sarebbe il caso in cui si trattasse di rendite separate e non congiuntive: in quest'ultima ipotesi ciascuno dei creditori non potrebbe se non richiedere la propria parte, con l'esclusione di ogni efficacia incrementativa.
Ancora una volta occorre ribadire il collegamento che si pone tra la modalità attributiva in cui consiste l'accrescimento e la struttura della situazione giuridica soggettiva che ne è l'oggetto.
Nel caso in esame, infatti, l'accrescimento suppone la natura congiuntiva o solidale del diritto, cui consegue la naturale propensione all'espansione di esso in capo a ciascun contitolare: è come se ognuno di essi fosse potenzialmente titolare dell'intero
nota1 .
Note
nota1
Valsecchi, La rendita perpetua e la rendita vitalizia, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1961, p.173.
top1 Bibliografia
- VALSECCHI, La rendita perpetua e la rendita vitalizia, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. dir. Cicu Messineo, 1961