Codice Civile art. 2284


SEZIONE V Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio (MORTE DEL SOCIO)
1. Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

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