Decreto Presidente Repubblica del 1959 numero 449 art. 3


abrogato [SOGGETTI AI QUALI E' VIETATO L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI. OPERAZIONI VIETATE.]
[Alle società in nome collettivo, in accomandita ed a responsabilità limitata, ed alle persone singole è vietato l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, salva la stipulazione di contratti di rendita vitalizia ai sensi degli articoli 1872 e seguenti del codice civile.
Sono vietate nel territorio della Repubblica le operazioni di assicurazione sulla vita a premio naturale e le associazioni tontinarie o di ripartizione.
È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di imprese che si propongano di esercitare esclusivamente all'estero le attività di cui all'art. 1].

(Il presente decreto è stato abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo).

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