Prescrizione e decadenza nell'appalto. Conseguenze del riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1240 del 27 gennaio 2012)

Il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera e l'assunzione dell'impegno a eliminarli da parte dell'appaltatore implicano non soltanto l'accettazione delle contestazioni e la rinuncia a far valere l'esonero della garanzia previsto dall'art. 1667 c.c., ma determinano altresì l'assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa e autonoma rispetto a quella originaria, che non necessita di alcuna accettazione formale della controparte, cui attribuisce il medesimo diritto di agire per i vizi ormai ex adverso riconosciuti e, quindi, svincolato dal termine decadenziale e soggetto al solo termine prescrizionale ordinario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Delicata è la relazione tra prescrizione e decadenza tanto nella vendita quanto nell'appalto. L'art.1667 cod.civ. dispone infatti un termine prescrizionale breve di anni due per far valere i vizi dell'opera, cui si affianca un termine decadenziale di sessanta giorni dalla scoperta del vizio per la denunzia all'appaltatore. Ciò premesso, la pronunzia, la quale non costituisce altro se non una regolare applicazione di un consolidato orientamento (cfr., ex multis, Cass. civile, sez. II 1997/10364), mette a fuoco che la condotta dell'appaltatore che abbia riconosciuto l'esistenza dei vizi denunziati determina l'insorgenza di un diritto nuovo in capo all'appaltante, diritto che si prescrive nel termine ordinario decennale.

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