Diritto di prelazione in favore del coniuge assegnatario della casa familiare? (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 12305 del 9 maggio 2023)

In tema di assegnazione della casa familiare, in caso di alienazione dell'immobile non sussiste in capo al coniuge assegnatario alcun diritto di prelazione modellato sulla falsariga di quello di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), della l. n. 431 del 1998, poiché la tutela degli interessi, prioritariamente dei figli alla stabilità dell'abitazione, sottesi alla predetta assegnazione è soddisfatta in modo adeguato dal regime di trascrivibilità del provvedimento con il quale essa è disposta, nonché in modo proporzionato, rispetto alla tutela di altri interessi concomitanti, garantiti e tutelati in caso di compravendita, mediante la provvista monetaria costituita dal corrispettivo della stessa.

Commento

(di Daniele Minussi)
La L. 431 del 1998, intervenuta in materia di locazione ad uso abitativo (esclusi gli immobili per uso turistico, quelli di edilizia residenziale pubblica e di quelli di interesse pubblico o storico) ha previsto un'ipotesi specifica di attribuzione al conduttore del diritto di prelazione, modellata sulla falsariga di quella di cui agli artt. 38-39 della l. 392/78 in materia di immobili ad uso commerciale. Il detto diritto, secondo la S.C. che era stata investita della relativa questione, non spetta al coniuge assegnatario della casa familiare nella eventualità in cui la stessa venga posta in vendita dal'avente diritto.

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