Prelazione in caso di trasferimento dell'azienda facente capo ad impresa familiare




Ai sensi del V comma dell'art.230 bis cod.civ., facendosi luogo al trasferimento dell'azienda facente capo all'impresa familiare, i soggetti partecipanti hanno diritto di prelazione. Ciò sia nell'ipotesi di divisione ereditaria, sia in tutti gli altri casi in cui venga ceduta l'azienda. Rinviene esplicita applicazione, sia pure nei limiti in cui sia compatibile, la disposizione dell'art.732 cod.civ..

La più rilevante conseguenza del rinvio alle regole della prelazione ereditaria è costituito dallo strumento del retratto. Sarà dunque sempre ammesso da parte del familiare partecipe il riscatto dell'azienda ceduta dal titolare a soggetti non rivestenti la qualità di collaboratori. Ciò anche nell'eventualità in cui fosse il titolare a procedere alla cessione a titolo oneroso in favore di un terzo (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 27475/08). La prelazione ha modo di operare anche nell'ipotesi in cui l'azienda fosse stata oggetto di conferimento in una neocostituita società nella quale l'imprenditore avesse assunto il ruolo di socio amministratore illimitatamente responsabile (Cass. Civ., Sez. Lavoro, 10147/2017).

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