Decadenza dalle agevolazioni fiscali ONLUS: la lunga durata della ristrutturazione edilizia sull'immobile non evita la decadenza. (CTR Roma, Sez. II, sent. n. 9888 del 30 dicembre 2016)

Le agevolazioni fiscali, in considerazione del carattere derogatorio ad una norma tributaria generale, sono strettamente legate alle particolari condizioni previste dalla norma derogatoria. Nel caso di termini decadenziali per ottenere l'agevolazione fiscale, sussiste una tale rigidità di tali termini, da non consentire l'ammissione di cause giustificative, se non quelle espressamente indicate dalla norma medesima. Il termine di due anni dall'acquisto del bene immobile per lo svolgimento della propria attività da parte del contribuente è chiaramente perentorio, né la norma prevede eccezioni giustificative. D'altra parte, i lavori di ristrutturazione edilizia non si possono in alcun modo considerare come lo svolgimento della propria attività.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie venivano in considerazione le speciali agevolazioni previste dall'art.1 nota II quater della tariffa allegata al DPR 131/1986 (testo unico imposta di registro) in favore delle ONLUS per l'acquisto di immobili (imposta di registro). Poichè esse spettavano a condizione che la ONLUS dichiarasse nell'atto che intendeva utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzasse l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto, la mancata consecuzione oggettiva di tale risultato non può che implicare la decadenza dalle agevolazioni. L'attività di ristrutturazione non può essere qualificata come "utlizzo diretto".

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