Impresa familiare



L' art. 230 bis cod.civ. prevede l'impresa familiare come figura di carattere residuale (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., 20157/05 in relazione all'insussistenza della prova di un rapporto di lavoro di tipo subordinato ), dal momento che l'esordio stesso della norma fa espressamente salva la configurabilità di un differente rapporto. Il familiare che presta continuativamente la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento ed alla partecipazione agli utili, ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell' azienda, anche in ordine all' avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (in tema di liquidazione dell'operato di un partecipante all'impresa si veda Cass. Civ., Sez. Lavoro, 32698/2018). La giurisprudenza già aveva cercato di equiparare al familiare anche il convivente more uxorio (cfr. Cass. Civ. Sez. Lavoro, 5632/06. La questione è ormai superata per effetto dell'introduzione dell'art.230 ter per effetto della legge 76/2016). Ai sensi di quest'ultima disposizione "al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato".

Del fenomeno si danno due costruzioni l'una alternativa rispetto all'altra.

Secondo una teoria l'impresa familiare consisterebbe in un'impresa collettiva non societaria. I familiari sarebbero coimprenditori o soci. Si fa leva in tal senso sul tenore della norma in esame, secondo la quale "le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell' impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all' impresa stessa.". Ne discenderebbe quale corollario che sia rischio, sia responsabilità imprenditoriale sono a carico di tutti i familiari.

Secondo altra opinione, che può dirsi prevalente, si tratta di un'impresa individuale contrassegnata da una speciale disciplina che riguarda soprattutto la titolarità dei beni aziendali e degli utili, tenuto conto del particolare vincolo di parentela ed affinità di coloro che prestano la propria attività. Non pare dunque neppure astrattamente configurabile una soggettività dell'impresa che sia distinta da quella dell'imprenditore nota1.
E' stata così esclusa la possibilità che sia efficacemente notificata alla moglie del coltivatore diretto, quand'anche siano entrambi partecipi di impresa familiare, dell'intento di vendere il fondo agricolo ai fini di consentire l'esercizio del diritto di prelazione legale (Cass. Civ., Sez. III, 15754/2014).
Va tuttavia riferito come questo esito interpretativo non pare applicabile alla c.d. impresa familiare agricola (o coltivatrice), per tale intendendosi quella organizzazione che, pur riconducibile allo schema dell'impresa familiare, rinviene la propria peculiare consistenza nel modo di disporre dell'art.48 della legge n. 203 del 1982. La disciplina di questa figura parrebbe avvicinarsi a quella tipica delle società di persone, con speciale riferimento alla società semplice (cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro, 22732/13).

La disciplina concreta relativa alla figura appare comunque ispirata all'esigenza di regolare la sorte economica degli utili, degli incrementi, del trasferimento. Viene così prevista la prelazione in favore dei partecipi (si veda, tuttavia, per il bene ricadente nella comunione incidentale ereditaria, Cass. Civ., Sez. Lavoro, 24832/2018) ed assicurata la remunerazione del lavoro dei collaboratori. E' inoltre il caso di osservare come, al di là di ogni questione relativa alla remunerazione periodica del lavoro svolto dal collaboratore, rilevi il risultato concretamente raggiunto a livello di consistenza patrimoniale dell'azienda, intesa come valorizzazione della stessa rispetto alla consistenza originaria. Va infatti rilevato come gli utili siano naturalmente destinati (salvo il caso sussista un diverso accordo), al reimpiego nell’azienda o in acquisti di beni. Così il diritto alla partecipazione agli utili coincide con la cessazione dell’impresa familiare o della collaborazione del singolo partecipante. Costui sarà gravato dall'onere di dover dar conto della sussistenza di tali utili e degli incrementi dell'azienda, onde possa essere ammesso a prendervi parte (Cass. Civ., Sez. Lavoro, 5548/11).

Interessante è mettere a fuoco l'alternatività (come anche dimostrato dal tenore testuale dell'ultima parte dell'art. 230 ter cod.civ.) tra impresa familiare e società. Si tratta infatti di due figure incompatibili, la cui disciplina è assolutamente divergente. Ciò anche dal punto di vista della impossibilità di configurare un'impresa familiare tra colui che, socio di una società di persone, si avvalga della collaborazione del coniuge (Cass. Civ., Sez. Lavoro, 20552/2015).

Ai sensi dell'art. 36 del D.L. 112/2008 (convertito in legge dall l. 6 agosto 2008 n. 133), come novellato dal D.L. 148/2017, dopo il comma 1-bis è stata aggiunta la disposizione alla stregua della quale "tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici". Secondo l'interpretazione preferibile non si tratterebbe degli atti negoziali, ma semplicemente di quelli aventi una portata esclusivamente tributaria.

Note

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Questa teorica rinviene una conferma anche a livello tributario. Se infatti dal punto di vista della corresponsione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche viene operata una ripartizione del reddito in capo ai vari soggetti partecipanti all'impresa familiare (ferma restando la quota minima del 51% in capo al titolare), altre imposte quali l'IRAP, che sono tipicamente riconducibili al reddito d'impresa, non gravano sui collaboratori (Cass. Civ., Sez. V, 10777/13). Circa i requisiti di applicabilità del regime tributario tipico, si veda Cass. Civ., Sez. VI-T, 17010/13.
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