I consorzi


Ai sensi dell’art. 2602 cod. civ., con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Tale entità, una volta istituita, si pone indubbiamente come soggetto giuridico autonomo rispetto alle singole imprese che ne assumono parte. Se all’origine il consorzio nacque con la finalità di costituire accordi c.d. “di cartello”, limitativi cioè della concorrenza tra imprenditori, la figura si è poi evoluta nel senso di dar vita ad un'organizzazione che consentisse al cartello di poter operare nel mercato a condizioni migliori rispetto a quelle che sarebbero possibili per le singole imprese che ne fanno parte.
Il codice civile detta una disciplina comune per tutti i consorzi (artt. 2603\2611 cod. civ.) ed una più specifica, dedicata ai soli consorzi con attività esterna, vale a dire a quelle entità che intrattengono rapporti con i terzi (artt.2612\2615 ter cod. civ.).
Sulla scorta di tale differenza normativa è dunque possibile individuare due tipi tipologie di consorzi:
a) quelli con attività semplicemente interna
b) quelli con attività esterna.

Prassi collegate

  • Quesito n. 44-2013/I, Soppressione delle stazioni sperimentali, nuove forme di gestione e applicazione delle norme sulla conformità catastale
  • Quesito n. 205-2013/I, Esclusione da srl consortile di società consorziata posta in liquidazione
  • Quesito n. 545-2013/I, Pegno su partecipazione in srl consortile e limitazioni statutarie alla circolazione delle quote
  • Quesito n. 186-2013/I, Clausole di srl consortile
  • Quesito n. 491-2013/I, Trasferimento della sede di consorzio con attività esterna
  • Quesito n. 965-2013/I, Durata del primo esercizio di consorzio con attività esterna e di società di persone

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "I consorzi"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti