Negozi ad esecuzione istantanea (immediata o differita), negozi di durata




Si può distinguere tra atti negoziali ad esecuzione istantanea e negozi di durata.

I primi sono contrassegnati dall'esecuzione della prestazione ovvero dall'istante in cui viene operata l'attribuzione patrimoniale come momento puntuativamente definito. Nella vendita, ad esempio, il trasferimento della proprietà interviene nel momento esatto in cui il contratto si può dire perfezionato con lo scambio dei consensi (in virtù del principio di cui all'art. 1376 cod.civ.).

Nei negozi di durata invece la prestazione delle parti continua nel tempo, ovvero è qualificata dalla periodicità. Si pensi al contratto di lavoro subordinato o alla somministrazione.

Sia agli uni sia agli altri si applica il rimedio connesso alle sopravvenienze che siano tali da incidere sul sinallagma. Dunque sarà praticabile sia per i contratti ad esecuzione istantanea (ma soltanto, beninteso, quando essa risulti differita rispetto al momento in cui l'atto si è perfezionato) sia per quelli di durata il ricorso al rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 cod.civ. );

La distinzione non ha tuttavia fini di semplice classificazione: negli atti negoziali da ultimo evocati il sopraggiungere di una causa che impedisce di proseguire ulteriormente il rapporto non toglie efficacia alle prestazioni già eseguite (cfr.I comma art. 1458 cod.civ., dettato in tema di effetti della risoluzione). Anche la retroattività della condizione risolutiva (che pure è più forte della retroattività propria della risoluzione), una volta che l'evento si fosse verificato, non ha modo di operare (art. 1360 cod.civ.).

Nell'ambito dei contratti ad esecuzione istantanea si può ancora distinguere tra atti ad esecuzione immediata ed atti ad esecuzione differita (es.: la parte alienante si obbliga a consegnare il bene venduto nel termine (di adempimento) fissato in due mesi dalla conclusione del contratto).

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