Ancora sulle conseguenze della tardiva registrazione del contratto di locazione immobiliare. Effetti ex tunc della sanatoria. Occultamento di canone di misura superiore a quella dichiarata, conseguenze. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 23601 del 9 ottobre 2017)

Il contratto di locazione di immobili, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, contenente “ab origine” l’indicazione del canone realmente pattuito (e, dunque, in assenza di qualsivoglia fenomeno simulatorio), ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346, della L. n. 311/2004, ma, in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza “ex tunc”, atteso che il riconoscimento di una sanatoria “per adempimento” è coerente con l’introduzione nell’ordinamento di una nullità (funzionale) “per inadempimento” all’obbligo di registrazione.
È nullo invece il patto con il quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità “vitiatur sed non vitiat”, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall’avvenuta registrazione.
La sanzione di nullità sancita dall’art. 79 della L. n. 392/1978, tradizionalmente intesa come volta a colpire le sole maggiorazioni del canone previste "in itinere" e diverse da quelle consentite “ex lege”, deve, invece, essere letta nel senso che il patto di maggiorazione del canone è nullo anche se la sua previsione attiene al momento genetico, e non soltanto funzionale, del rapporto.
In tema di locazioni ad uso abitativo, nessun rilievo può assumere la successiva registrazione di un patto contro-dichiarativo recante la pattuizione di un canone maggiore, posto che l'adempimento formale dell'onere di registrazione di tale patto non vale a farne mutare sostanza e forma rispetto alla simulazione, risultando inidoneo a spiegare influenza sull'aspetto civilistico della sua validità/efficacia. Infatti, l'atto negoziale contro-dichiarativo risulta insanabilmente e testualmente nullo per contrarietà a norma di legge, da ravvisare nell'art. 13, comma I, della L. n. 431/1998, espressamente volto ad impedire la sostituzione del canone apparente con quello reale convenuto con il patto occulto, restando tale anche a seguito della sopravvenienza di un requisito extraformale ed extranegoziale quale la registrazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La giurisprudenza era ormai pervenuta a mettere a fuoco gli effetti di sanatoria ex tunc della tardiva registrazione del contratto di locazione immobiliare (in relazione alla causa di nullità testuale di cui all'art.1 comma 346 l. 311/2004). Nel caso qui in esame tale difettosità si somma con il tema ulteriore delle conseguenze del patto (riconducibile alla simulazione) occulto con il quale le parti di un contratto di locazione per uso diverso da quello abitativo avevano concordato che il canone da versare sarebbe stato superiore rispetto a quello indicato nell'accordo palese. Giova osservare come la sostituzione simulatoria di un prezzo rispetto ad un altro sia colpita dall'art.13 comma I della l. 431/1998 con la nullità, con la conseguenza che la clausola veicolata dalla controdichiarazione deve essere considerata del tutto inefficace. In definitiva: la sanatoria ex tunc che segue alla tardiva registrazione del contratto non ha nulla a che fare con la pattuizione di un canone maggiore contenuta in una clausola dissimulata, come tale nulla ai sensi della norma predetta. Ne discende che il contratto sanato vale alle condizioni palesate ab origine, dunque risultando dovuto il canone nella misura dichiarata nel contratto.

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