L'art.
27 l.n. (novellato per effetto dell'emanazione del D.L. 24 gennaio 2012, n.
1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27), che impone al notaio l'obbligo di prestare il suo ministero nel rispetto dei limiti territoriali assegnatagli (attualmente quelli della circoscrizione della Corte d'Appello), é sanzionato dal II comma dell'art.
138 l.n., che prevede la sospensione, da sei mesi ad un anno, per il notaio che vìoli l'art. in commento.
In caso di recidiva scatta la sanzione della destituzione, prevista dal successivo art.
142, lettera b) l.n..
L'applicabilità della sanzione riguarda entrambi i commi e le due diverse situazioni indicate dall'articolo della legge notarile.
Quindi, sia nel caso di mancata prestazione dell'obbligo del proprio ministero, sia nel caso di esecuzione della propria attività fuori dei limiti distrettuali.
Mentre nel primo caso, superati i problemi di esatta individuazione e di prova della mancata prestazione del ministero notarile, la sanzione disciplinare riguarda ovviamente il notaio, nella seconda ipotesi deve sottolinearsi l'ulteriore conseguenza nei confronti del documento redatto fuori dei limiti territoriali di competenza. A tale proposito si richiama quanto previsto dall'art.
2701 cod.civ. in merito alla possibile "conversione dell'atto pubblico".
In effetti l'art. 58, n. 4 l.n. prevede la nullità dell'atto notarile che sia ricevuto in violazione dell'art. 27 l.n. Per cui nell'ipotesi disciplinata dall'art.
27, II comma l.n., si potrà avere una conseguenza disciplinare in capo al notaio per aver ricevuto un atto pubblico (o una scrittura privata autenticata) fuori dai limiti territoriali della circoscrizione della Corte d'Appello (eventuale sospensione in applicazione dell'art.
138, II comma , l.n.), nonchè una conseguenza sostanziale che coinvolge direttamente l'atto notarile così ricevuto (atto nullo, come previsto dall'art. 58, n.
4 l.n.).
Non sembra inoltre esclusa la possibilità che, in entrambe le situazioni disciplinate dall'art.
27 l.n., possa richiedersi al notaio il risarcimento dell'eventuale danno patito, da considerare di natura extracontrattuale.
Rimane sempre frequentabile l'ulteriore possibilità che al notaio si contesti la conseguente responsabilità penale per l'eventuale violazione dell'art.
479 cod.pen. , nell'ipotesi del II comma dell'art.
27 l.n..