Nell’ambito delle alienazioni poste in essere da privati (cioè estranee all’attività di impresa o professionale), ancorché la vendita obbligatoria comporti il
trasferimento differito della proprietà del bene (ad esempio vendita di cosa altrui, vendita di cosa futura, vendita con riserva della proprietà), la tassazione
nota1 dei relativi proventi (appartenenti alla categoria dei
redditi diversi, cfr. art. 67, D.P.R. n. 917/1986) va effettuata nel periodo d’imposta in cui sono effettivamente percepiti (
principio di cassa).
Note
nota1
La vendita condizionata e con patto di riscatto può dissimulare un contratto di mutuo, con conseguente presunzione di percezione interessi tassabili come redditi di capitale ex art. 44, D.P.R. n. 917/1986.
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