Tribunale di Vigevano del 1972 (14/12/1972)


Il contratto di leasing è un contratto atipico, che ha in comune con la locazione la finalità, ma che dalla locazione si differenzia perché ne disapplica la peculiare disciplina. In caso di risoluzione per inadempimento dell'obbligo di pagare il canone da parte dell'utilizzatore, poi fallito, il concedente ha diritto di trattenere i canoni pagati e di ottenere l'insinuazione al passivo per le mensilità non versate.Il leasing ha carattere misto: è di durata, per quanto riguarda la remunerazione dell'impegno finanziario della società concedente; è istantaneo, per quanto attiene all'acquisto del diritto potestativo di riscatto, il cui corrispettivo viene anticipatamente e ratealmente versato dall'utilizzatore, qualora il contratto si risolva per inadempienza dell'utilizzatore, la parte di canoni versata e maturata, imputabile a corrispettivo per l'acquisto del diritto potestativo (modale) di riscatto, cessa di avere giustificazione causale, sicché deve trovare applicazione il carattere retroattivo della risoluzione per inadempimento (art. 1458, prima parte, c.c.). Trib. Torino, 3.6.89

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