Tribunale di Udine del 1998 (21/10/1998)


Gli stessi scopi perseguiti dal disposto di cui all' art. 2366, primo comma, c.c. consentono di affermare che, poiché l' intenzione del legislatore, in definitiva, è stata quella di evitare le situazioni di indotta disinformazione, o di semplice disinformazione, ciò che rileva, per ritenere rispettato il precetto di specificità dell' ordine del giorno, è che i singoli soci siano stati resi, di fatto e in concreto, preventivamente informati, attraverso qualsiasi atto legale di estrinsecazione della volontà di organi sociali di cui siano venuti a conoscenza, dell' oggetto della deliberazione assembleare per la quale vengono convocati.E' legittima la modifica a maggioranza semplice di una clausola statutaria che preveda una maggioranza ultraqualificata per alcune decisioni, se l' atto costitutivo non dispone diversamente.Perché possa essere configurabile il vizio di eccesso di potere, la delibera dell' assemblea deve apparire, attraverso indizi univoci risultanti dal suo contenuto estrinseco, come il risultato di una intenzionale attività preordinata unicamente e fraudolentemente al perseguimento di interessi divergenti da quelli societari e lesivi dei diritti sociali della minoranza. Inoltre, il controllo del giudice non può estendersi sino a sindacare le scelte gestionali degli organi societari e quindi la convenienza e l' opportunità degli atti che, nella prospettazione, sarebbero espressione dell' eccesso di potere e deve, invece, limitarsi sul piano della legittimità formale della deliberazione .Per la soppressione dallo statuto della clausola di prelazione, che costituisce una delle regole di funzionamento della società fonte di diritti ed obblighi necessariamente societari, è sufficiente l' ordinaria regola maggioritaria.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Udine del 1998 (21/10/1998)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti