Tribunale di Trento del 1996 (06/09/1996)


La costituzione di un diritto di usufrutto su quote di società di persone deve ritenersi inammissibile, posto che tale diritto deve avere per oggetto un bene patrimoniale materiale od immateriale che possa formare oggetto del diritto di proprietà e che tra tali beni non possono comprendersi le quote sociali di società di persone, afferendo queste a posizioni contrattuali complesse, non rappresentate da alcun titolo e concernendo posizioni generiche non suscettibili di qualificazione nell' ambito della nozione giuridica di proprietà. La previsione della possibilità di costituzione dell' usufrutto solo in materia di società per azioni (art. 2352 cod.civ.) è in tal senso chiaro indice della esclusione operata dal legislatore circa la possibilità di costituzione di tale diritto al di fuori della ipotesi prevista, dovendosi intendere tale norma come specifica ed eccezionale.

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