Tribunale di Roma del 2002 (30/01/2002)


La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli acquirenti di apparecchi televisivi, delegati dall'agenzia delle entrate alla Rai Tv, costituiscono attività oltre all'adempimento delle finalità istituzionali dell'agenzia. È di conseguenza, suscettibile di recare un pregiudizio irreparabile, e ne va quindi sospesa l'efficacia in via cautelare, il provvedimento con il quale il garante per la tutela dei dati personali ha inibito alla Rai di acquisire, dai rivenditori di apparecchi radiotelevisivi, le generalità degli acquirenti, al fine di contrastare l'evasione dell'obbligo di pagamento del canone.

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