Tribunale di Roma del 2001 (14/06/2001)


Il Ministero della sanità è responsabile per la contrazione dell'epatite B, C e del virus HIV avvenuta anche prima del riconoscimento scientifico delle stesse per grave omissione e ritardo nella prevenzione delle infezioni, per mancato utilizzo degli idonei mezzi di contrasto dei virus già conosciuti e poiché la prevedibilità del danno non è un criterio utilizzabile in campo extracontrattuale per ridurre l'alea dei danni risarcibili e poiché il nesso causale tra condotta umana e danno è di tipo probabilistico.La responsabilità aquiliana del Ministero della sanità per contagio conseguente a terapia trasfusionale od alla assunzione di emoderivati non concerne soltanto i contagi verificatisi nella fase successiva all'isolamento del virus ed all'individuazione delle tecniche di rilevazione ed inattivazione, ma anche le infezioni contratte prima che lo stato delle conoscenze scientifiche consentisse interventi volti a prevenire in concreto il contagio, posto che, ai fini di una pronuncia di condanna generica, è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose e che il requisito della prevedibilità del danno non opera in ambito aquiliano.

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