Tribunale di Roma del 2001 (12/03/2001)


È inammissibile il ricorso, proposto a norma degli artt. 669 ter e 700 c.p.c., per ottenere la sospensione dell'efficacia di una clausola statutaria che consente alla minoranza dei soci di eleggere il maggior numero dei consiglieri di amministrazione, dato che, essendo stata la predetta clausola introdotta con una deliberazione assembleare, il risultato della sua sospensione può conseguirsi soltanto per mezzo del provvedimento cautelare regolato dall'art. 2378 c.c.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Roma del 2001 (12/03/2001)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti