Tribunale di Roma del 2000 (11/02/2000)


L'attività di produzione di sigarette non configura un'attività pericolosa in quanto la potenzialità dannosa non deriva in maniera immediata dalle modalità del processo produttivo nè da una intrinseca potenzialità lesiva del prodotto stesso bensì dall'uso reiterato nel tempo da parte del consumatore.

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