Tribunale di Roma del 1998 (06/11/1998)


La richiesta di concessione di un provvedimento cautelare d'urgenza avanzata dal debitore principale, al fine di ottenere nei confronti del proprio garante un'inibitoria di pagamento in relazione ad un contratto autonomo di garanzia a prima richiesta, è fondata qualora il contratto principale si sia concluso e sussista il periculum in mora relativo al pregiudizio irreparabile consistente nell'alterazione del sinallagma contrattuale dell0 schema negoziale globalmente considerato.In materia di provvedimenti cautelari d'urgenza, aventi ad oggetto la richiesta di inibitoria avanzata dal debitore principale in relazione al pagamento di una garanzia a prima richiesta, la domanda del beneficiario successiva alla conclusione del rapporto garantito, è da qualificarsi abusiva in quanto sussiste un pregiudizio irreparabile, consistente nella violazione di disposizioni inderogabili della volontà negoziale delle parti, che si riverbera in danno della libertà di contrarre.In materia di provvedimenti cautelari d'urgenza, aventi ad oggetto la richiesta di inibitoria avanzata dal debitore principale in relazione al pagamento di una garanzia a prima richiesta, sussiste una piena legittimazione ad agire di quest'ultimo, idonea a superare il carattere autonomo della garanzia, nel caso in cui il garante non abbia ottemperato all'obbligo di protezione consistente nel tenere indenne il garantito da escussioni abusive (nella fattispecie il giudice ha qualificato , a titolo di colpa grave, il comportamento del beneficiario che richieda il pagamento di somme garantite anche a seguito dell'avvenuta estinzione delle fideiussioni).

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