Tribunale di Roma del 1995 (24/02/1995)


È da escludere la responsabilità dell'insegnante di educazione fisica per la lesione procurata ad un alunno da un compagno durante l'ora di lezione.Sussiste la responsabilità del ministero della pubblica istruzione per il danno biologico procurato ad un alunno da un suo compagno durante l'ora di educazione fisica.

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