Tribunale di Roma del 1991 (07/05/1991)


La liquidazione dei danni subiti dai figli di genitori deceduti in un incidente stradale va effettuata attraverso una complessa operazione consistente nella individuazione del reddito dei detti genitori che, a norma dell'art. 4 d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, non può essere comunque calcolato in una misura inferiore al triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale, nella determinazione della parte di tale reddito che sarebbe stata presumibilmente destinata al mantenimento dei figli sino al raggiungimento dell'autonomia economica ed, infine, nell'applicazione della somma, in tal modo ottenuta, dei coefficienti di rendita temporanea ragguagliati all'età dei figli ed agli anni residui necessari per il raggiungimento dell'autonomia economica.Qualora all'accadimento di un incidente stradale abbia contribuito, sotto il profilo causale, il conducente di una delle autovetture coinvolte nel sinistro, con una manovra di fortuna posta in essere in stato di necessità, costui ed il suo assicuratore sono tenuti a corrispondere al danneggiato a norma dell'art. 2045 c.c. un'indennità rimessa all'equo apprezzamento del giudice, la quale è coperta dalla garanzia assicurativa obbligatoria di cui alla legge n. 990 del 1969, fermo restando che nella determinazione di tale indennizzo non può essere computato il danno morale non dovuto, non ricorrendo, nella condotta dello stesso conducente, gli estremi del reato.

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