Tribunale di Ravenna del 1994 (12/04/1994)


La quota attuale di partecipazione del socio di società in nome collettivo, non essendo di regola liberamente trasferibile, non è suscettibile di espropriazione forzata, risultando dal sistema della legge la correlazione tra libera trasferibilità ed espropriabilità.Tra gli atti conservativi che il creditore particolare del socio può compiere sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione ai sensi dell'art. 2270, primo comma, codice civile, non rientra il pignoramento, in quanto la finalità "espropriativa" tipica di tale atto esecutivo non può essere piegata a mere finalità "conservative" in vista della futura aggressione della quota che spetterà al socio in esito al compimento delle operazioni di liquidazione della società.

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