Tribunale di Pistoia del 1957 (30/08/1957)


Qualora i soci accomandanti di una società in accomandita semplice, che siano i soli fratelli dell'accomandatario, il cui nome compare nella ragione sociale, consentano di essere in questa designati sotto l'espressione "e fratelli", deve ritenersi e per gli effetti dell'art. 2314, capoverso, c.c., che essi abbiano consentito che il loro nome comparisse nella ragione sociale.

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