Tribunale di Piacenza del 1995 (28/02/1995)


La sentenza che accoglie l'opposizione del socio escluso ex art. 2287, secondo comma, codice civile, determina l'annullamento della deliberazione di esclusione e pertanto il socio medesimo ha diritto di rientrare nella società dalla quale era stato illegittimamente escluso.L'accertamento giudiziale dell'insussistenza della giusta causa di revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale comporta l'annullamento della deliberazione di revoca e la reintegrazione del medesimo amministratore nella carica; tale diritto, ricorrendone i presupposti, può essere tutelato in via d'urgenza ex art. 700, codice procedura civile, con l'effetto di restituire allo amministratore revocato i poteri inerenti alla carica.E' ammissibile il sequestro giudiziario dei beni sociali su istanza del socio di società di persone a tutela della propria quota di partecipazione.

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