Tribunale di Pavia del 1987 (02/07/1987)


L'ordinamento interno delle associazioni di fatto può ritenersi retto non soltanto dagli accordi degli associati trasfusi nella disciplina statutaria, ma anche da quelle norme che, nell'ambito delle associazioni riconosciute, assumono un carattere legale inderogabile ad opera della volontà degli associati stessi. E' illegittimo il veto presidenziale con cui si impedisce ad un consigliere di partecipare alla riunione del consiglio amministrativo di una associazione non riconosciuta, senza che fosse preceduto o accompagnato dalla comunicazione di una delibera consiliare che possa giustificarlo, quanto meno sotto il profilo formale. E' illegittima la delibera del consiglio di amministrazione di una associazione non riconosciuta la quale, nel decidere la sospensione di un associato componente del consiglio, non contiene alcuna motivazione in ordine a supposte mancanze gravi, la cui presenza soltanto può legittimare secondo lo statuto l'esercizio eccezionale del potere cosiddetto disciplinare da parte dell'organo amministrativo.

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