Tribunale di Parma del 2000 (16/06/2000)


Si deve escludere la validità della clausola che attribuisca all'organo amministrativo la possibilità di delegare indistintamente i propri poteri "disgiuntamente" ai suoi componenti e ciò per il motivo che si andrebbe così a legittimare, fermo l'ossequio apparente alla regola della collegialità, un sistema disgiuntivo di gestione, inidoneo ad assicurare una gestione unitaria e responsabile a tutela della quale è posto il metodo collegiale, atteso che la delega consentirebbe di investire tutti i consiglieri, in via autonoma tra loro e per i medesimi settori di attività, di tutte le funzioni proprie dell'organo amministrativo.

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