Tribunale di Palermo, sez. III del 2015 (14/10/2015)



In caso di sinistro stradale deve ritenersi sussistente la responsabilità da custodia dell’ente proprietario della strada nei casi di vizi di carattere strutturale del bene, quali appunto dissesti, anomalie e buche, che sono fattori di rischio prevedibili per il custode e come tale evitabili, escludendone l’operatività nei casi di anomalie connessi a fattori di rischio, esterne, dovute anche all’incurie degli utenti non prevedibili, dovendosi ritenere definitivamente disconosciuta la categoria giuridica dell’insidia o trabocchetto ritenendo che tale figura, di cui non vi è traccia nel dettato dell’art. 2043 c.c. sia diventato un elemento della prova liberatoria che può fornire il proprietario della strada dimostrando di avere adottato tutte le misura idonee a prevenire o impedire che il bene demaniale presenti per l’utente una situazione di pericolo.

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